La Lombardia ha approvato le modifiche alla legge regionale 7/2017 sull’abitabilità e il recupero dei seminterrati. Dal punto di vista burocratico, la legge punta alla semplificazione. Ecco alcuni dei punti rinnovati e le novità introdotte dalla modifica:

Più attenzione alla salubrità

  1. Le pareti controterra dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o soluzioni tecniche di pari valenza.
  2. I solai dovranno garantire la presenza di vespai aerati su tutta la superfice dei locali per evitare risalita capillare e problemi di umidità.
  3. Per il recupero ad uso abitativo, inteso come “estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio” è sempre ammesso il ricorso a sistemi di aeroilluminazione totalmente artificiale a patto che la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell’unità.
  4. Se il recupero abitativo porta alla realizzazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di prestazione aeroilluminante con impianti tecnologici, e quindi artificiali, non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
  5. Per entrambi i recuperi a uso abitativo, sia che siano estensioni o unità autonome, la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospicente dovrà contare almeno 2,5 metri.

Altezza media

L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone rimane non inferiore a 2,4 metri. La novità è l’introduzione del calcolo delle altezze medie per i locali che presentano altezze interne irregolari.

Riduzione delle spese

Dalla legge – “per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione”.

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Procedure

Qualora il recupero dei seminterrati introduca la creazione di unità ad uso abitativo di tipo autonomo, I comuni trasmettono all’Agenzia di tutela della salute (ATS) presente sul territorio copia della segnalazione certificate presentata ai sensi dell’articolo 24 del decreto 380/2001. La segnalazione deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabilito dal regolamento edilizio comunale o dalle linee guida del decreto 12678/2011 e successive modifiche e/o integrazioni.

La proroga per i Comuni

Il termine prestabilito per consentire ai Comuni di escludere parti del proprio territorio dall’applicabilità delle nuove normative è stato spostato al 31 ottobre 2017. E’ infatti decaduto il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.