L’emergenza sanitaria che ha travolto tutto il mondo ha avuto ripercussioni economiche senza precedenti. Anche il settore immobiliare degli affitti si è trovato nella situazione di dover fronteggiare insoluti a causa della mancanza di lavoro di moltissimi conduttori. Sia che si tratti di immobili adibiti a residenza, sia per quelli affittati a negozianti, in questo periodo di difficoltà si può sempre ricorrere al dialogo con il proprio locatario così da trovare una soluzione che possa mantenere gli equilibri tra le due parti.
Innanzitutto, è bene precisare che la riduzione dell’affitto prevista dal Decreto Cura Italia non è estesa a tutte le categorie di immobili. Infatti, ad oggi non c’è nessuna norma di legge che riconosca la revisione del canone d’affitto da parte dei locatari per gli immobili residenziali. Non esistono riferimenti all’interno della normativa nemmeno per pensionati o per coloro che hanno lasciato la casa affittata vicino alla sede di lavoro in favore di attività di smart working effettuate altrove.
Se l’inquilino non si trova più nella condizione di poter pagare l’affitto, può dare disdetta per giusta causa sempre e comunque rispettando i termini del contratto, per cui è dovuto il pagamento del preavviso. Il proprietario di casa non potrà opporsi alla disdetta, vieppiù date le nuove condizioni di insolvenza da parte del conduttore. Data l’estrema situazione, però, il conduttore può richiedere al locatario la possibilità di utilizzo della somma versata a titolo di cauzione per il pagamento dei restanti mesi, anche se questa rimane una proposta che dev’essere condivisa e accettata da entrambe le parti.
Il Decreto Cura Italia prevede invece, all’articolo 65, un’agevolazione sugli affitti in favore di lavoratori autonomi quali commercianti e artigiani tra gli altri, costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte alla riduzione del contagio. Pertanto, il credito d’imposta al 60% è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale categoria C1. In questo caso non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta del canone di locazione versato nel mese di marzo.. E’ importante far notare che il bonus locazioni potrà essere usufruito soltanto dopo aver pagato il canone di locazione dello stesso mese.
Data l’estensione delle misure restrittive per almeno la metà del mese di Aprile, è possibile che il Decreto possa estendere la sua validità anche per il mese di Aprile. Questa informazione però non è ancora stata confermata dagli organi competenti.
Scrivi un commento