La comunicazione degli atti ufficiali in ambito condominiale è regolata da norme precise, necessarie per garantire la validità delle convocazioni e delle delibere. Con la sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, il Tribunale di Monza ha escluso l’uso di strumenti informali come SMS, email ordinarie o WhatsApp per la convocazione dell’assemblea condominiale, stabilendo che l’amministratore deve avvalersi esclusivamente di metodi legali come raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, fax o consegna diretta a mano. L’uso di altre modalità invalida le decisioni prese in assemblea. Il Tribunale ha anche precisato che spetta all’amministratore fornire prova della corretta convocazione. Se le modalità legali non vengono rispettate, le delibere sono nulle.
Un esempio concreto è quello di Marco, proprietario di due unità nel Condominio Gamma, che ha contestato le delibere del 31 gennaio e del 31 luglio 2022, sostenendo che la convocazione fosse avvenuta tramite email e avviso nella cassetta postale, modalità non ammesse dalla legge. Il Tribunale ha annullato le delibere, stabilendo che, in caso di contestazione, l’onere della prova spetta al condominio. Prima della riforma del 2012, l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile non specificava modalità precise, ma la riforma ha introdotto l’obbligo di inviare la convocazione tramite metodi formalmente riconosciuti, come raccomandata, PEC o consegna a mano. Non è sufficiente l’invio di un’email o l’inserimento dell’avviso nella cassetta postale, poiché queste modalità non garantiscono che il condomino sia effettivamente informato.
La sentenza chiarisce che le convocazioni devono rispettare le modalità previste dalla legge. L’uso di strumenti informali non è sufficiente e può portare all’annullamento delle delibere. Pertanto, è fondamentale che gli amministratori condominiali seguano le modalità legali per evitare conflitti e garantire la validità delle decisioni.
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