In mancanza di APE (attestato di prestazione energetica) gli atti sono nulli sì o no? Il governo si è finalmente reso conto della “figuraccia” e il ministro della Giustizia ha dichiarato che la norma contenuta nella Legge di stabilità che reintroduceva la NULLITÀ differita per le compravendite prive di certificazione è inefficace
Ecco la cronologia degli eventi
4 giugno 2013 DL 63 l’APE sostituisce l’ACE, in assenza di attestato la SANZIONE può arrivare fino a € 18.000
3 agosto 2013 legge n.90 nel comma 3 bis sono contenute le modificazioni al decreto legge del 4 giugno 2013: «3-bis. l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la NULLITÀ degli stessi contratti»
24 dicembre 2013, il cosiddetto dl “destinazione Italia”, ha sostituito la nullità dei contratti con una SANZIONE pecuniaria dai 3.000 ai 18.000 euro. L’obbligo di allegare l’attestato si riferisce ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici (esclusa quindi la locazione di singole unità immobiliari)
27 dicembre 2013 nelle Legge di stabilità si ritrova: “…obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica (ape) al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la NULLITÀ degli stessi…”
per mettere ordine al caos normativo, il ministero della giustizia ha fatto sapere che sarà valutato insieme con il ministero dello sviluppo economico un intervento di coordinamento normativo “per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità (sic!)
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