Il Decreto Sostegni bis, pubblicato lo scorso 25 maggio, amplia il suo raggio d’azione includendo misure agevolative rivolte ai giovani per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo di garanzia istituito con l’art 1 comma 48 lettera 3 della legge di bilancio 2014 (n. 147/2013) dal Governo Letta, nato per concedere una copertura pari al 50% della quota capitale, viene rivisto dall’art.64 del Decreto sostegni bis nella misura del 80%.
L’articolo 64 riformula la percentuale di garanzia senza variarne il contenuto del Fondo istituito in precedenza, valido
“sui finanziamenti connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unita’ immobiliari, da adibire ad abitaizone principale con priorita’ per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche’ dei giovani di eta’ inferiore ai trentacinqueanni titolari di un rapporto di lavoro atipico”.
Tuttavia, il “vecchio art.1” viene ampliato ai giovani di età inferiore ai 36 anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro. La durata del beneficio è prevista fino al 30 giugno 2022; un’altra misura che viene estesa per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID.
Nell’ultima versione approvata in Consiglio dei Ministri spunta però una limitazione importante: per poter usufruire delle detrazioni fiscali incluse nel Decreto è necessario avere un ISEE non superiore a 40mila euro.
Agevolazioni sugli atti di acquisto della prima casa
Le agevolazioni imposte sugli atti di acquisto della prima casa prevedono:
- Atti di acquisto di case adibite ad abitazione, eccetto quelle di lusso appartenenti alle categorie A1-A9
- Atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
Inoltre, le agevolazioni per gli under 36 con ISEE inferiore a 40mila euro si riassumono in:
- Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
- Onorari notarili ridotti del 50%
- Per gli atti soggetti ad IVA è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA corrisposta, utilizzabile in compensazione alle imposte di registro, ipotecaria, catastale, su successioni e donazioni e sulle denunce dei redditi presentate dopo la data di acquisizione del credito
- I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse di concessione governative.
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